Art. 38 (Quaderno d'oneri E)
Verificandosi sospensione ed abbandono della navigazione per qualunque causa, che non sia relativa ai casi di guerra, o di contumacia, il Governo potra' far continuare il servizio, a spese e rischio dei concessionari, impiegando i piroscafi ad essi appartenenti, o che dai medesimi fossero stati adibiti al servizio.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
