Art. 39 (Quaderno d'oneri C)
[1]In caso di guerra sara' in facolta' del Governo di fare continuare o sospendere il servizio ed anche di prendere possesso dei bastimenti.
[2]Nel caso di continuazione del servizio, il Governo assumera' la garanzia dei piroscafi e d'ogni cosa relativa al servizio per qualunque danno derivante dalle cause di guerra.
[3]Nel caso di sospensione del servizio e per tutto il tempo della sospensione, cessera' la sovvenzione proporzionale per lega.
[4]In tale eventualita', se i piroscafi saranno presi a nolo dal Governo, il prezzo e le condizioni del noleggio verranno fissati di comune accordo o per mezzo di un consiglio di arbitri, determinando il valore dei bastimenti, da rimborsarsi ai concessionari ove andassero perduti per fatto di guerra o di esplosioni di materiale da guerra, dovendo i rischi di mare o di fuoco rimanere a loro carico. Qualora poi al Governo non convenisse di noleggiare i detti piroscafi, verra' corrisposta durante l'interruzione del servizio una equa indennita', da fissarsi d'accordo, o per mezzo del giudizio di un consiglio di arbitri.
[5]Il consiglio di arbitri summenzionato sara' composto di due persone a scelta del Governo e di due altre persone a scelta dei concessionari, le quali insieme ne designeranno una quinta a maggioranza di suffragi, cui sara' devoluta la presidenza. A parita' di voti la scelta della quinta persona verra' fatta dal presidente del tribunale di commercio della capitale.
[6]Il consiglio d'arbitri giudichera' inappellabilmente.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
