Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, non solo i concessionari saranno tenuti al risarcimento di tutti i danni che per questo fatto potessero derivare allo Stato, ma il Governo potra' anche, senz'obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale e continuare il servizio a tutto rischio e spese dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
