Art. 48 (Quaderno d'oneri E)
Oltre la risoluzione del contratto nel caso contemplato dall'articolo precedente, i concessionari saranno, non solo tenuti all'indennizzo di tutti i danni che per questo fatto possono derivare allo Stato, ma il Governo potra' anche, senza obbligo di giudiziale diffidamento, procedere immediatamente al sequestro di tutto il materiale, e continuare il servizio a tutto rischio ed a spese dei concessionari.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
