Art. 26 (Quaderno d'oneri E)
[1]I concessionari saranno tenuti a dare passaggio sui loro piroscafi, alla meta' del prezzo stabilito pei viaggiatori, escluso il vitto, ai membri del Parlamento, ai missionari italiani ed agli impiegati civili, che viaggiano per ragione di servizio.
[2]I concessionari pero' non saranno obbligati a ricevere un numero di detti passeggieri superiore al quarto dei posti di prima e seconda classe di ciascun piroscafo. Questa limitazione non e' applicabile ai membri del Parlamento.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
