Art. 21 (Quaderno d'oneri C)
[1]I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffizi postali al porto ed in mancanza di questi dagli uffizi sanitari o consolari dalle capitanerie di porto o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo d'imbarco.
[2]Essi dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffici suddetti ed agli agenti suindicati.
[3]Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo d'avaria, e senza perdita di tempo.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
