[1]I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffici postali al porto ed in mancanza di questi dagli uffizi sanitari o consolari, dalle capitanerie di porto o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo d'imbarco.

[2]I concessionari dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffizi suddetti ed agli agenti suindicati.

[3]Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie, onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria, e senza perdita di tempo.

Testo vigente dal 22 giugno 1877

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1877-06-15;3880~art21 · fonte del testo

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