[1]I concessionari dovranno far ritirare i dispacci dagli uffici postali al porto ed in mancanza di questi dagli uffizi sanitari o consolari, dalle capitanerie di porto o dagli agenti incaricati di trasportare i dispacci medesimi fino al luogo d'imbarco.
[2]I concessionari dovranno egualmente operare la consegna dei dispacci in arrivo negli uffizi suddetti ed agli agenti suindicati.
[3]Il trasporto dei dispacci da terra a bordo e viceversa sara' a carico dei concessionari, i quali dovranno adottare le misure necessarie, onde le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria, e senza perdita di tempo.
Testo vigente dal 22 giugno 1877
