Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 8 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti di cui agli articoli 1, 2 e 5, a tenore e per fini della presente legge.

[3]Sono inoltre esenti dall'imposta gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle Societa' cooperative ((o di mutuo soccorso)) e degli Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102

1

Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace.

2

Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102, come modificato dall'articolo unico, comma 1 del Decreto Luogotenenziale 25 febbraio 1917, n. 368, ha disposto: - (con l'art. 3, comma 1) che "Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi ai sensi e per i fini del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89, dagli enti indicati nell'articolo 1° del testo stesso, nonche' gli interessi dei mutui concessi dai Comuni agli enti autonomi ed alle cooperative per la costruzione di case popolari o economiche"; - (con l'art. 3, comma 2) che "Sono del pari esenti gli interessi dei mutui fatti dalle Casse di risparmio ai Comuni per gli enti autonomi suindicati"; - (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del presente articolo si applicheranno, invece di quelle contenute nei primi due commi dell'articolo 9 del testo unico 27 febbraio 1908, n. 89 e nell'articolo 61 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021 a tutti i mutui stipulati prima che siano decorsi i dodici mesi successivi a quello in cui verra' pubblicata la pace".

Testo in vigore dal 20 luglio 1919 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 1919

Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1919 al 20 luglio 1919. 4 parole aggiunte.

Sono inoltre esenti dall'imposta gli utili di gestione corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle Societa' cooperative aggiunto: o di mutuo soccorso e degli Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art9 · fonte del testo

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