Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1908
Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1908 al 22 dicembre 2008. 140 parole tolte, 24 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: (Art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 555 e art. 9 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).
tolto: Qualora, per trasformazione o ingrandimento, la casa perda il carattere di popolare o economica e acquisti un valore superiore al massimo legale, le concessioni nei riguardi tributari cesseranno di pieno diritto dal giorno in cui siano accertate le trasformazioni o gli ingrandimenti.
tolto: Qualora la Societa' per le case popolari, o coloro ai quali le case sono state assegnate, le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'erario con privilegio tanto sul patrimonio della Societa' quanto sulle case assegnate ai compratori, salvi i diritti dell'Istituto mutuante, che avranno la precedenza anche sui privilegi attribuiti all'erario da questo articolo.aggiunto: Testo unico-art. 10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art10 · fonte del testo
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