Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 febbraio 1917 al 30 marzo 1917. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 8 della legge 2 gennaio 1908, n. 5).

[2]((Gli interessi dei mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge dagli enti indicati nell'art. 1° della legge stessa, sono esenti dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile)). 1 ((COMMA NON PIU' PREVISTO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 GENNAIO 1917, N. 102)). 1

[3]Saranno inoltre esenti dalla imposta di ricchezza mobile, durante il suaccennato periodo di un ventennio, gli utili di gestione che vengono corrisposti ai soli assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni dalle Societa' cooperative ed Istituti autonomi per le case popolari o economiche.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102

1

Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace.

Testo in vigore dal 20 febbraio 1917 al 30 marzo 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 febbraio 1917

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1908 al 20 febbraio 1917. 98 parole tolte, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Aiaggiunto: Gli interessi dei mutui fatti a tenore e per i fini di questa legge tolto: dalle Casse di risparmio e dai Monti di pieta' e Societa' cooperative per le case popolari o economiche o per la costruzione di case rurali sono estese le disposizioni dell'articolo 61 della legge per l'imposta sui redditi della ricchezza mobile, testo unico, 24 agosto 1877, n. 4021.

tolto: Le disposizioni del citato articolo 61 sono estese anche ai mutui fatti alle Societa' cooperative ed agli Istituti autonomi per le case popolari o economiche dagli altri enti morali e Societa' indicati nel precedente articolo 1, dal 26 gennaio 1908 al 26 gennaio 1928, ed in conformita' alla presente legge aggiunto: dagli enti indicati nell'art. 1° della legge stessa, sono esenti dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile. COMMA NON PIU' PREVISTO DAL DECRETO LUOGOTENENZIALE 18 GENNAIO 1917, N. 102.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102

    Il Decreto Luogotenenziale 18 gennaio 1917, n. 102 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che le presenti modifiche si applicano fino ad un anno dopo la pubblicazione della pace.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-27;89~art9 · fonte del testo

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