Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 gennaio 1911 al 14 gennaio 1912. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723).

[2]I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.

[3]Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1910, n. 888

1

La L. 29 dicembre 1910, n. 888 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1911".

Testo in vigore dal 17 gennaio 1911 al 14 gennaio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

11 versioni dal 1910

1910oggi
  1. 24 gennaio 1922 — oggiin vigoreper 105 anni
  2. 18 gennaio 1921 — 24 gennaio 1922per un anno
  3. 20 gennaio 1920 — 18 gennaio 1921per 12 mesi
  4. 9 febbraio 1919 — 20 gennaio 1920per 12 mesi
  5. 11 gennaio 1916 — 9 febbraio 1919per 3 anni
  6. 8 gennaio 1915 — 11 gennaio 1916per un anno
  7. 15 gennaio 1914 — 8 gennaio 1915per 12 mesi
  8. 14 gennaio 1913 — 15 gennaio 1914per un anno
  9. 14 gennaio 1912 — 14 gennaio 1913per un anno
  10. 17 gennaio 1911 — 14 gennaio 1912per 12 mesi
  11. 27 maggio 1910 — 17 gennaio 1911testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 17 gennaio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1910 al 17 gennaio 1911.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 dicembre 1910, n. 888

    La L. 29 dicembre 1910, n. 888 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1911".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art9 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari