[1]TESTO UNICO DI LEGGE sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca

[2]Art. 1.

[3](Articoli 1, 2 e 24, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 7 della convenzione con la Banca d'Italia, 30 ottobre 1894, approvata col R. decreto 10 dicembre 1894, n. 533 (allegato Q alla legge 8 agosto 1895, n. 486) - Articoli 1 e 21 della convenzione con la Banca d'Italia, 28 novembre 1896, approvata col R. decreto 6 dicembre 1896, n. 517 (allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9) - Art. 17, allegato B, e art. 15, allegato C alla legge predetta - Art. 14, legge 3 marzo 1898, n. 47).

[4]La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, e' concessa, per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, ai seguenti Istituti:6

[5]Banca d'Italia, con un capitale nominale di 240 milioni, diviso in 300 mila azioni nominative da lire 800 ciascuna;

[6]Banco di Napoli;

[7]Banco di Sicilia.

[8]Due anni prima dello spirare del termine predetto, una Commissione composta di sette membri, due eletti dal Senato, due dalla Camera dei deputati e tre nominati per decreto Reale, sentito il Consiglio dei ministri, procedera' ad un esame della situazione dei tre Istituti di emissione per accertarsi dell'adempimento perfetto degli obblighi di legge.

[9]Essa dovra' compiere il suo lavoro e riferire entro sei mesi.

[10]Se da tale accertamento risulteranno adempiuti i detti obblighi, la concessione di cui sopra sara' prorogata sino al 31 dicembre 1923.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 996

6

Il Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 996 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, e' prorogata sino al 31 dicembre 1923".

Testo vigente dal 12 settembre 1913

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 12 settembre 1913

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1910 al 12 settembre 1913.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 996

    Il Regio Decreto 1 agosto 1913, n. 996 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La facolta' di emettere biglietti di Banca od altri titoli equivalenti, pagabili al portatore ed a vista, concessa alla Banca d'Italia, al Banco di Napoli e al Banco di Sicilia per un periodo di venti anni, dal giorno 10 agosto 1893, e' prorogata sino al 31 dicembre 1923".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art1 · fonte del testo

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