[1](Art. 2, legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3, convenzione 28 novembre 1896, gia' citata - Art. 9, allegato B e 2, allegato C alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 3, convenzione 26 novembre 1907 - Legge 31 dicembre 1907, n. 804, allegato A).

[2]Fermo ad ogni effetto il disposto dell'art. 11, la riserva metallica, effettiva o equiparata da disposizioni di legge, per la circolazione concessa ai tre Istituti, non puo' in nessun caso discendere sotto il limite minimo irriducibile di 400 milioni di lire per la Banca d'Italia, di 120 milioni per il Banco di Napoli, salva per quest'ultimo la sostituzione, di cui all'art. 12, di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a una parte della sua riserva aurea, e di 28 milioni per il Banco di Sicilia. Queste somme sono destinate esclusivamente a garantire un importo eguale di biglietti in circolazione dei tre Istituti.

[3]Per la parte della circolazione dei biglietti non coperta dalla riserva irriducibile, i portatori hanno diritto di prelazione, salvi gli eventuali impegni derivanti dalle cauzioni, sulle seguenti attivita':

[4]1° specie d'oro e monete di argento legali di proprieta' dell'Istituto, dedotta la parte attribuita a garanzia dei debiti a vista, in conformita' dell'art. 19, e all'infuori delle somme irriducibili;

[5]2° buoni del tesoro italiano e altri titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato a valore corrente, compresi, per la Banca d'Italia, i titoli accantonati per la Banca Romana in liquidazione e per il Banco di Napoli quelli di cui all'art. 12, liberati dal vincolo in seguito ai successivi riscatti di specie auree;

[6]3° cambiali sull'estero non incluse nel portafoglio utile per la riserva metallica;

[7]4° crediti per anticipazioni sopra titoli e valori, ai termini dell'art. 29;

[8]5° portafoglio interno non immobilizzato.

[9]La circolazione della Banca d'Italia e del Banco di Sicilia in conto delle ordinarie anticipazioni al tesoro e' coperta per intero dai titoli di credito rispettivi, i quali, come la riserva irriducibile, costituiscono una garanzia a favore esclusivo dei portatori dei rispettivi biglietti,

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art15 · fonte del testo

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