[1](Art. 2, legge 30 giugno 1891, n. 314 - Art. 4, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Legge 24 dicembre 1908, n. 723).

[2]I biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia hanno corso legale sino a tutto l'anno 1909 nelle Provincie in cui sia uno stabilimento o una rappresentanza dell'Istituto che li ha emessi, coll'incarico di operarne il baratto nei modi determinati dall'articolo precedente.

[3]Gli Istituti possono prendere accordi per la rappresentanza reciproca agli effetti del cambio. 1357111214161820

Gli interventi su questo articolo(10)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 dicembre 1910, n. 888

1

La L. 29 dicembre 1910, n. 888 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'articolo 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204 e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1911".

3

Il Regio Decreto 24 dicembre 1911, n. 1364, convertito senza modificazioni dalla L. 23 maggio 1912, n. 512, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti d'emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1912".

L. 29 dicembre 1912, n. 1346

5

La L. 29 dicembre 1912, n. 1346 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1913".

L. 31 dicembre 1913, n. 1393

7

La L. 31 dicembre 1913, n. 1393 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui e' disposto nell'art. 9 della legge 28 aprile 1910, n. 204 (testo unico) sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di Banca, e' prorogato a tutto il 31 dicembre 1914".

L. 20 dicembre 1914, n. 1390

11

La L. 20 dicembre 1914, n. 1390 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, e' prorogato al 31 dicembre 1915".

L. 21 dicembre 1915, n. 1774

12

La L. 21 dicembre 1915, n. 1774 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1917 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".

Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2075

14

Il Decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1918, n. 2075 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1919 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".

16

Il Regio D.L. 27 novembre 1919, n. 2436, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato sino al 31 dicembre 1920 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli, e del Banco di Sicilia di che all'articolo 9 del tento unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".

18

Il Regio D.L. 23 dicembre 1920, n. 1835, convertito senza modificazioni dalla L. 15 ottobre 1923, n. 2293, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1921 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di che all'art. 9 del testo unico delle leggi sugli Istituti di emissione, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204".

L. 31 dicembre 1921, n. 1905

20

La L. 31 dicembre 1921, n. 1905 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1922 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204".

Testo vigente dal 24 gennaio 1922

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Versioni nel tempo

11 versioni dal 1910

1910oggi
  1. 24 gennaio 1922 — oggiin vigoreper 105 anni
  2. 18 gennaio 1921 — 24 gennaio 1922per un anno
  3. 20 gennaio 1920 — 18 gennaio 1921per 12 mesi
  4. 9 febbraio 1919 — 20 gennaio 1920per 12 mesi
  5. 11 gennaio 1916 — 9 febbraio 1919per 3 anni
  6. 8 gennaio 1915 — 11 gennaio 1916per un anno
  7. 15 gennaio 1914 — 8 gennaio 1915per 12 mesi
  8. 14 gennaio 1913 — 15 gennaio 1914per un anno
  9. 14 gennaio 1912 — 14 gennaio 1913per un anno
  10. 17 gennaio 1911 — 14 gennaio 1912per 12 mesi
  11. 27 maggio 1910 — 17 gennaio 1911testo originarioper 8 mesi

Che cosa è cambiato dal 24 gennaio 1922

Confronto con la versione in vigore dal 18 gennaio 1921 al 24 gennaio 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 31 dicembre 1921, n. 1905

    La L. 31 dicembre 1921, n. 1905 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1922 il corso legale dei biglietti della Banca d'Italia, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, di cui all'art. 9 del testo unico di legge, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, numero 204".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art9 · fonte del testo

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