[1](Art. 5, legge 10 agosto 1893, n. 449).

[2]Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano uno stabilimento o una rappresentanza. E' obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.

[3]Durante il corso legale dei biglietti, le norme per il cambio di essi fra gli Istituti sono stabilite con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge (1).

[4]-------------- (1) Decreto Reale 27 febbraio 1894, n. 58, presentato nello stesso giorno alla Camera dei deputati (V. Atti parlamentari, stampati nn. 318 e 318-A), ma non convertito in legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art63 · fonte del testo

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