[1]Allegato I.

[2]R. decreto 10 ottobre 1895, n. 627, che stabilisce i requisiti delle cambiali sull'estero e dei crediti in conto corrente all'estero ammessi a far parte della riserva degli Istituti di emissione.

[3](Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 24 ottobre 1895, n. 251).

[4]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[5]RE D'ITALIA

[6]Veduti l'art. 6 e l'art. 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;

[7]Veduto l'art. 31 della legge 8 agosto 1893, n. 486, per i provvedimenti di finanza e del tesoro;

[8]Veduto il testo unico del regolamento per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione, costituente l'allegato P approvato con l'art. 26 della citata legge 8 agosto 1895;

[9]Sentiti gli Istituti di emissione;

[10]Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari del tesoro;

[11]Abbiamo decretato e decretiamo:

[12]Art. 1 (1).

[13]Le cambiali sull'estero che, ai termini e nei limiti indicati negli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, possono essere comprese nella riserva utile per la circolazione, devono presentare una disponibilita' all'estero per il giorno della scadenza in specie d'oro o in monete a pieno titolo dell'Unione monetaria latina.

[14]Queste cambiali, debitamente accettata dal trattario all'estero, devono portare una scadenza non maggiore di tre mesi dalla data nella quale entrano a far parte del portafoglio per la riserva degli Istituti di emissione, e devono essere munite di almeno due firme di prim'ordine.

[15]--------------- (1) Al riferimento agli articoli 6 e 11 della legge 10 agosto 1893, n. 449, deve ritenersi sostituito quello agli articoli 11 e 19 del nuovo testo unico di legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

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