[1]Sono ammessi a far parte della riserva utile per la circolazione degli Istituti di emissione, nei limiti indicati nell'art. 1, i crediti in conto corrente e perfettamente disponibili, in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, a vista o a termine non eccedente i quindici giorni, che gli Istituti di emissione abbiano all'estero presso le grandi Banche di emissione o le Banche e i banchieri corrispondenti diretti del tesoro.

[2]Gli Istituti di emissione che intendono valersi di questa disposizione, devono trasmettere al Ministero del tesoro, insieme ad ogni situazione, i certificati comprovanti l'esistenza effettiva dei detti crediti, rilasciati dagli Istituti o dai banchieri debitori con riferimento alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-i-art4 · fonte del testo

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