Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 settembre 1947 al 24 maggio 1974. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 15 giugno 1893, art 23.

[2]Nei casi di perdita e di sospensione del diritto alla liquidazione della pensione, e nei casi di perdita e di sospensione della pensione gia' conseguita, alla moglie ed alla prole del condannato o del destituito, sara' liquidata la quota di pensione a cui avrebbe avuto diritto se egli fosse morto.41

[3]Questo assegnamento cessera' e si ripristinera' la concessone o il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui all'articolo precedente.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisiorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833

41

Il D.Lgs. del Capo Provvisiorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) "La pensione da concedersi a norma del primo comma dell'art. 186 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla moglie e alla prole di coloro che siano incorsi nella perdita o sospensione del diritto alla liquidazione della pensione e' liquidata sulla base della pensione che sarebbe spettata all'impiegato o al militare o al salariato con la riduzione del quarto prevista dall'art. 187 dello stesso testo unico". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le norme contenute negli articoli da 1 a 11 si applicano per le cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° giugno 1947".

Testo in vigore dal 20 settembre 1947 al 24 maggio 1974

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 24/1975

    Ha colpito questo articolo
    5 febbraio 1975

    dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 186, primo comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n. 70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833, nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il diritto a percepirla direttamente. Così deci…

    Art. 186 Che approva il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1947

Confronto con la versione in vigore dal 23 marzo 1895 al 20 settembre 1947.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisiorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833

    Il D.Lgs. del Capo Provvisiorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) "La pensione da concedersi a norma del primo comma dell'art. 186 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, alla moglie e alla prole di coloro che siano incorsi nella perdita o sospensione del diritto alla liquidazione della pensione e' liquidata sulla base della pensione che sarebbe spettata all'impiegato o al militare o al salariato con la riduzione del quarto prevista dall'art. 187 dello stesso testo unico". Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le norme contenute negli articoli da 1 a 11 si applicano per le cessazioni dal servizio avvenute a partire dal 1° giugno 1947".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1895-02-21;70~art186 · fonte del testo

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