Corte costituzionale

Sentenza n. 24/1975

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 05/02/1975 · relatore Ercole Rocchetti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 186, primo

comma, del r.d.21 febbraio 1895, n.70 (Testo unico delle leggi sulle

pensioni civili e militari), modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13

agosto 1947, n. 833 (Miglioramenti sui trattamenti di quiescenza),

promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1971 dalla Corte dei conti -

sezione IV, pensioni militari - sul ricorso di Fiorano Susanna,

iscritta al n. 251 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Udito nella camera di consiglio del 19 dicembre 1974 il Giudice

relatore Ercole Rocchetti.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel procedimento relativo al ricorso promosso da Fiorano Susanna,

vedova dell'ex ufficiale Tito Checchia, a suo tempo incorso nella

perdita del diritto a pensione ai sensi dell'art. 183, primo comma,

lett. b), del t.u. 21 febbraio 1895, n. 70, la Corte dei conti, sezione

quarta giurisdizionale, con sentenza non definitiva emessa il 29 marzo

1971, dichiarava che all'interessata, in possesso di tutti i requisiti

prescritti dalla legge, spettava il trattamento pensionistico previsto

dall'art. 186, primo comma, del citato t.u. n. 70 del 1895, nel testo

modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833, e

disponeva che si provvedesse alla liquidazione provvisoria secondo i

criteri dettati da quest'ultima disposizione, alla stregua dei quali la

pensione di riversibilità, di coloro che siano incorsi nella perdita

del diritto a pensione, "è liquidata sulla base che sarebbe spettata

all'impiegato, al militare o al salariato con la riduzione del quarto,

prevista dall'art. 187" del t.u. delle leggi sulle pensioni civili e

militari.

Con ordinanza emessa in pari data, la stessa sezione riteneva

rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento all'art. 36

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947, n. 833, nella parte in cui

prevede "la riduzione del quarto prevista dall'art. 187". Secondo la

Corte dei conti, poiché il trattamento di quiescenza va riguardato

alla stregua di una retribuzione differita, meritevole, come tale, di

speciale protezione, la speciale norma che prevede la riduzione del

quarto è in contrasto con l'art. 36, primo comma, della Costituzione

che assicura al lavoratore e alla sua famiglia il trattamento

conquistato mediante l'attività lavorativa.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

Nel giudizio dinanzi alla Corte non v'è stata costituzione di

parte, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

La causa, pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma secondo. della

legge 11 marzo 1953, n. 87, viene decisa con la procedura di camera di

consiglio. Considerato in diritto :

La Corte dei conti - sezione IV giurisdizionale (pensioni militari)

sottopone a questa Corte la questione se non siano da considerarsi

costituzionalmente illegittimi gli artt. 186 del t.u. sulle pensioni

civili e militari del 1895, n. 70, e 11 del d.l.C.P.S. del 1947, n.

833, nella parte in cui dispongono che la pensione che sarebbe spettata

a quei dipendenti statali che, per condanna penale o provvedimento

disciplinare, siano incorsi nella perdita del diritto a percepirla,

venga corrisposta alla moglie o alla prole, ma con la riduzione di un

quarto.

La denuncia di illegittimità concerne tale riduzione ed è posta

in riferimento all'art. 36, primo comma, della Costituzione, il quale

prescrive che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione

proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e, in ogni caso,

sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e

dignitosa.

È innanzi tutto da osservare che le citate disposizioni dei 1895 e

del 1947, come ogni altra che prevedeva la perdita, la riduzione o la

sospensione del diritto del pubblico dipendente al godimento della

pensione o di equivalente indennità, sono state abrogate dalla legge 8

giugno 1966, n. 424.

Poiché però, per l'art. 2 di essa, il ripristino del trattamento

di quiescenza del quale il dipendente era stato privato, avviene dal

primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della

legge, e quindi solo per l'avvenire, la proposta questione di

costituzionalità resta rilevante per il passato, e cioè in rapporto

al periodo in cui permangono gli effetti delle norme abrogate ed in

base alle quali le disposte menomazioni relative al detto trattamento

sono tuttora operanti.

In tali limiti la questione, oltre che rilevante, è anche fondata.

Non può infatti disconoscersi che, se il lavoratore ha diritto ad

una retribuzione che sia proporzionata alla qualità e alla quantità

del suo lavoro, una diminuzione, per qualsiasi causa, del suo

trattamento retributivo (al quale si collega quello pensionistico), da

presumersi con tale criterio calcolata, rompa quella proporzionalità e

infranga quindi la norma costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 186, primo

comma, del t.u. sulle pensioni civili e militari 21 febbraio 1895, n.

70, modificato dall'art. 11 del d.l.C.P.S. 13 agosto 1947. n. 833,

nella parte in cui riduce di un quarto la pensione da corrispondersi

alla moglie e alla prole dei dipendenti pubblici che hanno perduto il

diritto a percepirla direttamente.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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