Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 giugno 1919 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 6 decreto Luogotenenziale 31 agosto 1916, n. 1090, allegato A; art. 9 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809 e art. 4 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449).

[2]Le somme che entro il 30 giugno 1919 non siano state erogate nei modi indicati negli articoli 11 e 12, dovranno versarsi alla tesoreria provinciale e destinarsi, a cura del prefetto della Provincia, a vantaggio di istituzioni che abbiano assunta od assumano la cura degli orfani di guerra.

[3]1 2 3

[4]Visto, d'ordine di S.A.R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

[5]Il presidente del Consiglio dei ministri: ORLANDO.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178

1

Il Decreto Luogotenenziale 1 agosto 1918, n. 1178 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del detto testo unico per la erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono, rispettivamente, prorogati al 31 dicembre 1919 e al 31 gennaio 1920".

Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741

2

Il Decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1741 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto sono rispettivamente prorogati al 30 giugno e al 31 luglio 1920".

Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728

3

Il Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico, per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1920 e al 31 gennaio 1921".

Testo in vigore dal 7 giugno 1919 al 9 maggio 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 giugno 1919

Confronto con la versione in vigore dal 20 dicembre 1918 al 7 giugno 1919.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728

    Il Decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 728 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "I termini indicati negli articoli 14 e 13 del suddetto testo unico, per l'erogazione del contributo e per la presentazione del rendiconto, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1920 e al 31 gennaio 1921".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art14 · fonte del testo

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