Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
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2 versioni dal 1916
Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1916 al 9 maggio 2025. 459 parole tolte, 13 parole aggiunte in 30 capoversi.
tolto: Allegato.
tolto: Testo unico delle disposizioni relative alla imposta ed alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra
tolto: Art. 1.
tolto: I nuovi redditi realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 30 giugno 1918 in conseguenza della guerra europea da commercianti, industriali ed intermediari, nonche' i redditi della medesima natura che dallo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria di guerra nella seguente misura:
tolto: Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915:
tolto: Per i commercianti e gli industriali:
tolto: del 12% sulla quota del profitto superiore all'8% e fino al 10% del capitale investito;
tolto: del 18% sulla quota del profitto superiore al 10% e fino al 15% del capitale investito;
tolto: del 24% sulla quota del profitto superiore al 15% e fino al 20% del capitale investito;
tolto: del 35% sulla quota del profitto superiore al 20% del capitale investito.
tolto: Per gli intermediari:
tolto: del 5% sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 12% sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 18% sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 24% sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 35% sulla eccedenza di oltre 30 decimi.
tolto: Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 30 giugno 1918:
tolto: Per i commercianti e gli industriali:
tolto: del 20% sulla quota del profitto superiore all'8% e fino al 10% del capitale investito;
tolto: del 30% sulla quota del profitto superiore al 10% e fino al 15% del capitale investito;
tolto: del 40% sulla quota del profitto superiore al 15% e fino al 20% del capitale investito;
tolto: del 60% sulla quota del profitto superiore al 20% del capitale investito.
tolto: Per gli intermediari:
tolto: del 10% sulla eccedenza di oltre un decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 15% sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 20% sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 25% sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 40% sulla eccedenza di oltre 30 decimi.
tolto: Pei redditi che siano accertati per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in virtu' dell'art. 9 del testo unico di legge 24 agosto 1877, n. 4021, le aliquote sovraindicate per i commercianti e per gli industriali sono rispettivamente ridotte al 10, al 15, al 20, al 30%, quali furono fissate all'art. 1° dell'allegato B al R. decreto 21 novembre 1915, n. 1643.
tolto: Sono esenti dalla sovrimposta i nuovi o maggiori redditi non superiori a L. 2500.aggiunto: Testo unico-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1916-11-19;1568~art1 · fonte del testo
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