Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1918
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025. 161 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: (Art. 3 decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1449).
tolto: Quando una ditta abbia succursali o stabilimenti in Comuni che intendano applicare il contributo, potranno i detti Comuni determinare presuntivamente il tributo complessivo sul quale va commisurato il contributo straordinario esigibile dai Comuni stessi, accertando il reddito e la imposta di ricchezza mobile da attribuirsi alle succursali o agli stabilimenti con i criteri fissati per l'applicazione della tassa sugli esercizi e rivendite.
tolto: Ove il contributo venga applicato anche dal Comune nel quale la ditta ha la sua sede principale, essa puo' chiedere che siano detratte le quote di reddito e di imposta di ricchezza mobile sulle quali fu applicato il contributo nei primi Comuni.
tolto: Sulle contestazioni che possono sorgere fra il Comune dove la ditta ha la sede principale e quelli nei quali ha succursali o stabilimenti decide la Giunta provinciale amministrativa quando si tratti di Comuni della stessa Provincia, e il ministro delle finanze se i Comuni appartengono a Provincie diverse.aggiunto: Testo unico-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art4 · fonte del testo
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