Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1918
Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1918 al 9 maggio 2025. 133 parole tolte, 13 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: (Art. 6 decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1809, eart.3, 2° e 3° comma, decreto Luogotenenziale 26 aprile 1917, n. 789).
tolto: Nei Comuni ove esistono e funzionano regolarmente Comitati o Associazioni riconosciuti a norma del decreto Luogotenenziale 25 luglio 1915, n. 1142, il provento del contributo straordinario e' devoluto esclusivamente a tali Comitati o Associazioni.
tolto: Se al momento dell'applicazione del contributo esistano nel Comune piu' Comitati legalmente riconosciuti aventi per fine l'assistenza civile in genere, la erogazione del contributo sara' eseguita dal Comitato designato dal prefetto. Questi potra' anche ripartire la erogazione fra piu' Comitati, determinando, in tal caso, il compito di ciascuno di essi per ragione di materia o di luogo.
tolto: Contro i provvedimenti adottati dal prefetto in applicazione del presente articolo e del precedente non e' ammesso alcun gravame.aggiunto: Testo unico-art. 12 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1918-05-05;666~art12 · fonte del testo
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