Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 18 giugno 1917 al 9 maggio 2025. 406 parole tolte, 13 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: NUOVO TESTO UNICO delle disposizioni relative alla imposta e alla sovrimposta sui redditi realizzati in conseguenza della guerra.
tolto: Art. 1.
tolto: I nuovi redditi, realizzati posteriormente al 1° agosto 1914 fino al 31 dicembre 1918 in conseguenza della guerra, da commercianti, industriali ed intermediari, nonche' i redditi della medesima natura che allo stesso giorno hanno ecceduto quelli ordinari, sono accertati a parte per l'applicazione della imposta di ricchezza mobile, e, quando siano superiori a L. 2500, sono inoltre assoggettati ad una sovrimposta straordinaria guerra nella seguente misura:
tolto: Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° agosto 1914 al 31 dicembre 1915:
tolto: Per i commercianti e gli industriali:
tolto: del 12 % sulla quota del profitto superiore all'8 % e fino al 10 % del capitale investito;
tolto: del 18 % sulla quota del profitto superiore al 10 % e fino al 15 % del capitale investito;
tolto: del 24 % sulla quota del profitto superiore al 15 % o fino al 20 % del capitale investito;
tolto: del 35 % sulla quota del profitto superiore al 20 % del capitale investito.
tolto: Per gli intermediari:
tolto: del 5 % sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 12 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi e fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 18 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
tolto: dei 24 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 35 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi.
tolto: Per i nuovi o maggiori redditi realizzati dal 1° gennaio 1916 al 31 dicembre 1916, dal 1° gennaio 1917 al 31 dicembre 1917, dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre 1918:
tolto: Per i commercianti e gli industriali:
tolto: del 20 % sulla quota del profitto superiore all '8 % e fino ai 10 % del capitale investito;
tolto: del 30 % sulla quota del profitto superiore al 10 % e fino al 15 % del capitale investito;
tolto: del 40 % sulla quota del profitto superiore al 15 % e fino al 20 % del capitale investito;
tolto: del 60 % sulla quota del profitto superiore al 20 % del capitale investito.
tolto: Per gli intermediari:
tolto: del 10 % sulla eccedenza di oltre 1 decimo fino a 5 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 15 % sulla eccedenza di oltre 5 decimi fino a 10 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 20 % sulla eccedenza di oltre 10 decimi fino a 20 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 25 % sulla eccedenza di oltre 20 decimi fino a 30 decimi sul reddito ordinario;
tolto: del 40 % sulla eccedenza di oltre 30 decimi.aggiunto: Testo Unico-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.luogotenenziale:1917-06-14;971~art1 · fonte del testo
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