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Miscellanea
Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie
Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095
- Aggiornato al
- 9 ottobre 2010
- Articoli
- 40
- Versioni storiche
- 44
Capo I — Classificazione dei portiartt. 1-3
Capo II — Spese per i porti e designazione delle opere marittimeartt. 4-18
- Art. 4Le nuove opere e quelle di miglioramento e conservazione dei porti, dei fari e delle…
- Art. 5Sono opere che riguardano i porti, i fari e le spiaggie: a) I moli di ridosso ed i…
- Art. 6Pei porti e le spiaggie di prima categoria le spese riguardanti la sicurezza dell'approdo…
- Art. 7Le spese di qualunque natura occorrenti ai porti della seconda categoria sono sostenute…
- Art. 8Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di prima, seconda e terza classe…
- Art. 9I comuni e le provincie chiamate a concorrere sono in facolta', ove cio' avvenga, di…
- Art. 10Gli elenchi delle provincie e dei comuni chiamati a concorrere nelle spese dei porti…
- Art. 11Non sono obbligatorie per lo Stato le nuove opere straordinarie che occorressero per le…
- Art. 12Le opere e le spese da farsi nei porti di prima classe sono determinate ed eseguite dal…
- Art. 13Per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato credesse utile o necessario…
- Art. 14Annualmente e' data comunicazione agl'interessati della liquidazione delle spese, ed essi…
- Art. 15Tra le spese nelle quali debbono contribuire le provincie e i comuni s'intendono comprese…
- Art. 16Sono a carico esclusivo dei comuni quelle opere o spese che, sebbene attinenti ai porti…
- Art. 17I comuni marittimi del Regno, di accordo colla Camera di commercio, possono chiedere al…
- Art. 18Il Governo del Re e' autorizzato a fare concessioni, con decreto Reale, per costruzioni…
Capo III — Disposizioni speciali pei porti di 4ª classeartt. 19-33
- Art. 19Sono obbligatorie pei comuni, o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al…
- Art. 20La situazione dei fari e fanali, la loro portata, i colori ed i caratteri distintivi…
- Art. 21Le escavazioni che si rendessero necessarie nei porti di 4ª classe potranno, a richiesta…
- Art. 22Per intraprendere la costruzione di nuovi porti di 4ª classe o di nuove opere…
- Art. 23Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedentemente sara' provveduto dai…
- Art. 24Il fondo speciale potra' essere impegnato pel servizio di prestiti o come corrispettivo…
- Art. 25I progetti di tutti i lavori occorrenti, sia per la costruzione di nuove opere…
- Art. 26Il Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere della Commissione locale e di quella…
- Art. 27Il concorso dello Stato e delle provincie nelle spese per le nuove opere straordinarie…
- Art. 28L'approvazione dei progetti di nuove opere straordinarie da costruirsi in porti di 4ª…
- Art. 29Entro un triennio dalla pubblicazione della presente legge, sulla proposta del comune…
- Art. 30Il decreto del prefetto dovra' essere notificato ai comuni interessati. Questi nel…
- Art. 31Sara' data annualmente comunicazione della liquidazione delle spese ai comuni…
- Art. 32Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione, all'ampliamento, al miglioramento…
- Art. 33I prefetti dovranno presentare ogni anno al Ministero dei Lavori Pubblici una relazione…
Capo IV — Spese per i fari, fanali e per i segnalamentiartt. 34-35
Capo V — Polizia dei porti e spiaggieart. 36
Capo VI — Disposizioni generali e transitorieartt. 37-40
- Art. 37Con regolamento approvato per decreto Reale sara' provveduto alla esecuzione della…
- Art. 38Per le opere in costruzione nei porti ora di 4ª classe, i comuni piu' interessati avranno…
- Art. 39Nulla e' innovato rispetto alla competenza delle spese per tutte le opere marittime…
- Art. 40Sara' presentata ogni anno al Parlamento una relazione sul servizio de' porti. Ordiniamo…
