[1]Sono obbligatorie pei comuni, o per le associazioni di comuni che abbiano interesse al miglioramento ed alla conservazione dei porti di quarta classe, le spese:

[2]1° per il mantenimento dei porti naturali o difesi da moli o da scogliere e di tutte quelle altre opere d'arte che servono a facilitare l'approdo ed a rendere sicuro l'ancoraggio nei porti e nelle spiaggie;

[3]2° per il mantenimento delle calate, banchine, sbarcatoi, delle boe e colonnette per ormeggiare e tonneggiare i bastimenti, nonche' delle torri, degli apparecchi lenticolari ed altri ordigni per l'illuminazione dei porti e dei moli e delle banchine dei medesimi; 3° potranno essere dichiarate inoltre obbligatorie le spese per la costruzione di opere nuove, il cui costo non ecceda lire 100,000 quando, dopo udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere dei porti, spiaggie e fari, del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e delle Deputazioni provinciali, siano dal Ministero dei Lavori Pubblici riconosciute necessarie per rendere facile l'approdo, sicuro l'ancoraggio, agevole lo sbarco ed imbarco delle merci, o per il collocamento di fari e fanali occorrenti a fare riconoscere il porto e la sua entrata. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 agosto 1921, n. 1177

1

La L. 20 agosto 1921, n. 1177 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Il limite di lire 100,000 stabilito al n. 3 dell'articolo 19 del testo unico 2 aprile 1865, n. 3095, per la obbligatorieta' di nuove opere nei porti di quarta classe e' elevato a lire 500,000".

Testo vigente dal 7 settembre 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 settembre 1921

Confronto con la versione in vigore dal 27 maggio 1885 al 7 settembre 1921.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 20 agosto 1921, n. 1177

    La L. 20 agosto 1921, n. 1177 ha disposto (con l'art. 22, comma 3) che "Il limite di lire 100,000 stabilito al n. 3 dell'articolo 19 del testo unico 2 aprile 1865, n. 3095, per la obbligatorieta' di nuove opere nei porti di quarta classe e' elevato a lire 500,000".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art19 · fonte del testo

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