[1]Le spese a carico delle provincie e dei comuni pei porti di prima, seconda e terza classe saranno fra loro ripartite nel modo seguente:

[2]Una meta' a carico della provincia in cui il porto e' situato col concorso delle provincie che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto;

[3]Una meta' a carico del comune in cui il porto e' situato col concorso dei comuni che abbiano interesse alla costruzione, al miglioramento ed alla conservazione del porto.

[4]Sono da riguardarsi come provincie e comuni che abbiano interesse alla conservazione ed al miglioramento dei porti, e che dai medesimi ritraggono beneficio, quelli i quali se ne servono per la esportazione dei loro prodotti agricoli ed industriali e la importazione delle derrate e di qualsivoglia altro prodotto per uso e consumo dei rispettivi abitanti.

[5]Le quote a carico di piu' provincie o di piu' comuni si ripartiranno in proporzione del beneficio che ognuno di essi ritrae dal porto per dirette relazioni commerciali, tenuto conto del principale dei tributi diretti, della popolazione e della distanza dal medesimo e saranno fissate dal decreto Reale di cui all'art. 3 della presente legge.

Testo vigente dal 27 maggio 1885

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 182/1994

    Questione infondata
    16 maggio 1994

    Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, 7 e 8 del regio decreto 2 aprile 1985, n. 3095 (Testo unico di legge 16 luglio 1884, n. 2518 - serie III - con le disposizioni del titolo IV, porti, spiagge e fari, della preesistente legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici); 144, lett. D), n. 6, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 (Approvazione del te…

    Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 23 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 892/1988

    Questione infondata
    26 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 19, 24 e 25 del R.D. 26 settembre 1904 n. 713 ("Regolamento per la esecuzione della legge 2 aprile 1885, n. 3095, sui porti, spiagge e fari"), dell'art. 18 del citato regolamento come sostituito dal R.D. 12 luglio 1912, n. 974, e del r.d. 31 ottobre 1941, sollevate in riferimento agli art…

    Art. 3 cost. · Art. 5 cost. · Art. 128 cost. · Art. 4 Che approva il testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, risguardante i porti, fari e spiaggie

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art8 · fonte del testo

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