[1]Il Ministero dei Lavori Pubblici, udito il parere della Commissione locale e di quella permanente per le opere de' porti, spiaggie e fari, non che del Consiglio superiore dei lavori pubblici, decidera' sulla opportunita' e convenienza dell'attuazione totale o parziale delle nuove opere straordinarie progettate.

[2]A tal fine sara' tenuto conto della importanza commerciale del luogo, dello sviluppo presumibile che potranno avere il commercio e la navigazione, della entita' della spesa, dei mezzi finanziari del comune o delle associazioni di comuni, ed infine delle entrate che si possono ricavare presumibilmente dalla tassa supplementare a quella di ancoraggio, e dalla concessione degli arenili.

Testo vigente dal 27 maggio 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art26 · fonte del testo

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