[1]Alla costruzione delle opere indicate nell'articolo antecedentemente sara' provveduto dai comuni o dalle associazioni di comuni che vi abbiano interesse, con fondi speciali formati da alcune o da tutte le entrate seguenti:

  • a)Col prodotto della tassa supplementare a quella di ancoraggio, stabilita dall'art. 11 della presente legge;
  • b)Coi proventi che si possono ricavare dall'uso delle spiaggie del mare, date in concessione gratuita ai comuni, ai termini dell'art. 18;
  • c)Col concorso dello Stato, in ragione del 30 per cento;
  • d)Col concorso della provincia, in ragione del 10 per cento;
  • e)Con le offerte volontarie;
  • f)Con le somme che dovranno essere fornite dai comuni interessati a compimento del fondo occorrente allo eseguimento delle opere progettate.

[2]I proventi a e b vanno a beneficio comune degl'interessati alle opere da eseguirsi.

Testo vigente dal 27 maggio 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art23 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari