[1]Per intraprendere le nuove opere straordinarie che lo Stato credesse utile o necessario di far eseguire nei porti di seconda o terza classe, occorre il previo assenso dei Consigli provinciali e comunali, i quali rappresentino complessivamente almeno due terzi del loro contributo nelle spese necessarie.

[2]Mancando tale assenso le spese non potranno essere fatte obbligatorie se non da una legge speciale o da quella con la quale vengono autorizzate.

[3]I lavori occorrenti nei porti di seconda e terza classe, sia per nuove opere straordinarie, sia per opere di miglioramento e di manutenzione, sono fatti eseguire a cura esclusiva dello Stato.

Testo vigente dal 27 maggio 1885

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1885-04-02;3095~art13 · fonte del testo

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