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Miscellanea
Che approva il testo unico dei provvedimenti sulla emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti
Regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205
- Articoli
- 72
- Art. 1LEGGE SULL'EMIGRAZIONE. Art. 1 E' istituito presso il Ministero degli affari esteri un…
- Art. 2E' istituito un Consiglio superiore dell'emigrazione composto: a) del commissario…
- Art. 3Il Commissariato generale dell'emigrazione corrisponde con le autorita' del Regno, coi…
- Art. 4Il ministro degli affari esteri dovra' presentare ogni anno al Parlamento, non piu' tardi…
- Art. 5senza rubricaabrogato
- Art. 6Con decreto del commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o…
- Art. 7Su ogni nave che trasporti emigranti con destinazione a paesi transoceanici prende…
- Art. 8Negli Stati verso i quali si dirige l'emigrazione italiana, saranno istituiti, anche…
- Art. 9L'emigrazione e' libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente. Gli iscritti di leva…
- Art. 10Salvo disposizioni speciali, e' considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei…
- Art. 11senza rubricaabrogato
- Art. 12senza rubricaabrogato
- Art. 13Chi abbandona in paese straniero minori degli anni diciassette, avuti in consegna nel…
- Art. 14senza rubricaabrogato
- Art. 15I cittadini, che a norma delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione sono considerati…
- Art. 16Tutte le esenzioni fiscali accordate dalle leggi italiane in materia di infortuni sul…
- Art. 17Agli effetti del presente capo, sono emigranti i cittadini che trovandosi nelle…
- Art. 18Nessuno puo' arrolare o accaparrare emigranti, promettere o vendere biglietti d'imbarco…
- Art. 19Le compagnie estere, le quali non siano gia' state riconosciute nel Regno secondo gli…
- Art. 20Il capitano di piroscafo nazionale o straniero, non iscritto su patente di vettore, che…
- Art. 21Il Governo del Re, quando lo ritenga opportuno, potra' sospendere temporaneamente ogni…
- Art. 22Il vettore nazionale d'emigranti puo', con lettera diretta al Commissariato, nominare…
- Art. 23Ogni provvedimento di assenso da parte del Ministero degli affari esteri alle proposte di…
- Art. 24Il Commissariato generale dell'emigrazione, con le condizioni indicate in una speciale…
- Art. 25Ne' il vettore ne' il suo rappresentante possono dare biglietti d'imbarco agli emigranti…
- Art. 26E' dovuta dai vettori una tassa di lire otto per ogni posto intero di passeggero…
- Art. 27Il biglietto venduto all'estero da un vettore, o da altri per lui, e intestato a un…
- Art. 28COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GENNAIO 1967, N. 18
- Art. 29senza rubricaabrogato
- Art. 30Il vettore, nonostante qualunque convenzione contraria, sara' tenuto (sempre che il…
- Art. 31I prezzi dei noli di terza classe, che i vettori si propongono di percepire dagli…
- Art. 32In caso di coalizione fra vettori per rifiutare il trasporto degli emigranti al prezzo…
- Art. 33E' vietato al vettore, o a chi lo rappresenta, di percepire compensi di qualsiasi specie…
- Art. 34Il vitto e l'alloggio dell'emigrante munito di biglietto di terza classe, giunto al porto…
- Art. 35Nessuno puo' compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare emigranti per…
- Art. 36Gli emigranti non compresi nell'art. 17 che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia…
- Art. 37senza rubricaabrogato
- Art. 38senza rubricaabrogato
- Art. 39senza rubricaabrogato
- Art. 40senza rubricaabrogato
- Art. 41senza rubricaabrogato
- Art. 42senza rubricaabrogato
- Art. 43senza rubricaabrogato
- Art. 44senza rubricaabrogato
- Art. 45senza rubricaabrogato
- Art. 46senza rubricaabrogato
- Art. 47senza rubricaabrogato
- Art. 48senza rubricaabrogato
- Art. 49senza rubricaabrogato
- Art. 50senza rubricaabrogato
- Art. 51senza rubricaabrogato
- Art. 52senza rubricaabrogato
- Art. 53senza rubricaabrogato
- Art. 54senza rubricaabrogato
- Art. 55senza rubricaabrogato
- Art. 56senza rubricaabrogato
- Art. 57senza rubricaabrogato
- Art. 58senza rubricaabrogato
- Art. 59senza rubricaabrogato
- Art. 60senza rubricaabrogato
- Art. 61senza rubricaabrogato
- Art. 62senza rubricaabrogato
- Art. 63senza rubricaabrogato
- Art. 64senza rubricaabrogato
- Art. 65Il Fondo per l'emigrazione e' costituito dalle tasse, dalle pene pecuniarie e dagli altri…
- Art. 66Le spese per il Commissariato generale dell'emigrazione e per i servizi ad esso attinenti…
- Art. 67Gli ispettori dell'emigrazione, i Regi commissari e gli altri funzionari del…
- Art. 68Saranno puniti: a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille…
- Art. 69Un regolamento da approvarsi e da modificarsi, ove occorra, con decreto reale, sentito il…
- Art. 70Alla prima attuazione del ruolo organico del Commissariato generale dell'emigrazione, di…
- Art. 71I ricorsi pendenti davanti alle Commissioni arbitrali istituite con la legge 31 gennaio…
- Art. 72Tutte le disposizioni legislative concernenti la materia regolata dalla presente legge…
