[1]Nessuno puo' compiere operazioni, neppure preliminari, dirette ad arruolare emigranti per lavori da eseguirsi in paesi esteri non transoceanici se non ne abbia ottenuto speciale autorizzazione dal Commissariato generale dell'emigrazione.

[2]La licenza per procedere a tali arruolamenti e' rilasciata dal Commissariato o, per delega, dai prefetti. Le modalita' e le condizioni per il rilascio e la rinnovazione della licenza sono determinate dal regolamento; fra le condizioni puo' essere stabilita la prestazione di una cauzione.

[3]La licenza e' sottoposta alla tassa di L. 20 da attribuirsi al Fondo per l'emigrazione. All'originale di essa deve essere allegato il contratto di lavoro sottoscritto dalla persona o dall'impresa per conto della quale si eseguisce l'arruolamento.

[4]Il contratto di lavoro dovra' contenere l'obbligo, per l'imprenditore, dell'assicurazione contro gli infortuni, secondo la legge italiana, quando si tratta di lavori da compiersi in paesi esteri dove l'assicurazione non sia obbligatoria per gli stranieri, secondo le leggi locali e dovra', inoltre, contenere le clausole generali, che saranno stabilite dal regolamento.

[5]Gli arruolamenti di emigranti, di cui al presente articolo, debbono risultare da atto scritto.

[6]Gli atti di arruolamento sono sottoposti ad una tassa di lire cinque, a favore del Fondo per l'emigrazione, per ogni lavoratore arruolato. La tassa deve corrispondersi dall'arruolatore ed e' rappresentata da speciali marche, fornite dal Commissariato, da apporsi sugli originali degli atti d'arruolamento e da annullarsi dalla prefettura, alla quale l'arruolatore dovra' presentare tali atti non appena terminato l'arruolamento. E' nullo ogni patto comunque diretto a far ricadere sull'operaio arruolato l'onere di tale tassa.

[7]I contravventori al presente articolo sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 100 per ogni operaio irregolarmente arruolato. Quando si tratti di arruolamenti di minorenni o di donne, l'ammenda non sara' inferiore a L. 200 per ogni persona arruolata: e vi potra' essere unita la pena della detenzione fino a sei mesi.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art35 · fonte del testo

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