Salvo disposizioni speciali, e' considerato emigrante, agli effetti delle leggi e dei regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale o per esercitare il piccolo traffico, o vada a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, gia' emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in paese estero ove gia' precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal precedente articolo.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art10 · fonte del testo

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