[1]Il Commissariato generale dell'emigrazione, con le condizioni indicate in una speciale licenza, potra' permettere, che un privato, per conto proprio o per un'impresa coloniale consentita dalle leggi del paese in cui deve compirsi, proceda all'arruolamento di lavoratori nel Regno per lavori da eseguirsi in paesi contemplati dall'art. 17, purche' il privato, ove si tratti di emigrazione nei paesi contemplati dall'art. 17, si valga, per il trasporto, dell'opera d'un vettore patentato e questi paghi la tassa prescritta dall'art. 26.

[2]Trattandosi di viaggi a regioni poco o nulla frequentate dagli emigranti italiani, potra' essere permesso, sotto l'osservanza di determinate condizioni, che il trasporto sia fatto anche da un armatore non avente la qualita' di vettore di emigranti.

[3]La licenza e' sottoposta alla tassa di lire venti da attribuirsi integralmente al Fondo per l'emigrazione.

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art24 · fonte del testo

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