[1]Con decreto del commissario generale potranno essere istituiti Comitati mandamentali o comunali per l'emigrazione, con funzioni gratuite, composti secondo le norme fissate dal regolamento.

[2]Il Comitato e' presieduto dal pretore o, in sua mancanza, dal sindaco.

[3]Nelle provincie dove Istituti di assistenza agli emigranti funzionino in modo ritenuto dal Commissariato piu' conforme agli interessi degli emigranti che non i Comitati mandamentali o comunali, le attribuzioni a questi conferite passeranno agli Istituti menzionati.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art6 · fonte del testo

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