[1]Gli emigranti non compresi nell'art. 17 che, a scopo di lavoro, si recano per ferrovia all'estero, fruiranno di speciali facilitazioni di viaggio sulle ferrovie italiane e di quelle che eventualmente fossero concordate con le Amministrazioni estere, purche' si facciano rilasciare alla stazione di partenza, contemporaneamente al biglietto di viaggio, una tessera della validita' di un anno e del valore di una lira.

[2]Con decreto reale, promosso dal ministro competente d'accordo con quello degli esteri, saranno stabilite le facilitazioni ferroviarie, alle quali l'emigrante avra' diritto, e determinate le norme di tali concessioni.

[3]E' data facolta' al ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio superiore della emigrazione, di provvedere, con speciali disposizioni, alla tutela dell'emigrazione che si effettuasse per via di mare verso paesi non transoceanici.

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urn:nir:stato:regio.decreto.legge:1919-11-13;2205~art36 · fonte del testo

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