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[1]Le sentenze e le ordinanze pronunziate giusta gli articoli 679, 692, 694, 705, 710, 808, 810, 814, 815, 816, 824 e 832, e le sentenze di condanna a pena criminale per taluno dei reati preveduti nel titolo VIII del libro III, sono pubblicate mediante affissione all'albo del Tribunale, e negli altri luoghi soliti, nel comune ove siede il Tribunale, in quello ove siede la Corte d'appello, nel comune di residenza del fallito, in tutti i luoghi nei quali egli aveva stabilimenti commerciali, e nelle sale delle Borse e delle Camere di commercio, che si trovano nei luoghi stessi.

[2]Un estratto delle dette sentenze deve mare inserito nel giornale degli annunzi giudiziari dei luoghi medesimi, salvo al giudice delegato di prescrivere l'inserzione in altri giornali, ove le circostanze del fallimento richiedano una maggiore pubblicita'.

[3]La pubblicazione e le inserzioni suddette devono farsi nel piu' breve termine possibile, e cioe', nel luogo ove siede il Tribunale, al piu' tardi entro tre giorni dalla data della sentenza, e nello stesso termine devono spedirsi per l'immediata esecuzione quelle da farsi in altre luogo.

[4]Il giudice delegato deve aver cura speciale perche' queste disposizioni siano esattamente osservate.

Testo in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art902 · fonte del testo

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