Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 161 parole tolte, 25 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Con la sentenza che dichiara il fallimento il Tribunale deve:
tolto: 1. Nominare il giudice delegato alla procedura del fallimento;
tolto: 2. Ordinare l'apposizione dei sigilli;
tolto: 3. Nominare il curatore provvisorio del fallimento;
tolto: 4. Fissare il luogo, il giorno e l'ora, in cui i creditori, entro venti giorni dalla data della sentenza, devono radunarsi per la nomina dei membri della delegazione di sorveglianza, e per essere consultati intorno alla nomina definitiva del curatore;
tolto: 5. Stabilire un termine non maggiore di un mese, nel quale i creditori devono presentare nella cancelleria del Tribunale le dichiarazioni dei crediti;
tolto: 6. Determinare il giorno e l'ora, in cui sara' proceduto nella residenza del Tribunale alla chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti, entro i 20 giorni successivi.
tolto: La sentenza deve contenere anche l'ingiunzione al fallito di presentare fra tre giorni il bilancio nella forma stabilita nell'art. 674, ed i suoi libri di commercio, e carte, se non siano gia' state depositate.
tolto: Tale sentenza e' provvisoriamente esecutiva.aggiunto: Codice di commercio-art. 679 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art679 · fonte del testo
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