Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 98 parole tolte, 25 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contro la sentenza, che determina provvisoriamente ad un tempo anteriore la data della cessazione dei pagamenti, puo' farsi opposizione davanti al Tribunale che l'ha pronunziata, purche' l'opposizione sia notificata entro otto giorni dalla chiusura del processo verbale della verificazione dei crediti.
tolto: Tutte le opposizioni a questa sentenza sono discusse in contraddittorio dal curatore, nella udienza fissata per la discussione delle contestazioni sulla verificazione dei crediti, e decise, insieme ad esse, con una sola sentenza.
tolto: Trascorso il detto termine, o passata la sentenza in cosa giudicata, l'epoca della cessazione dei pagamenti rimane irrevocabilmente determinata rispetto a tutti i creditori.aggiunto: Codice di commercio-art. 694 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art694 · fonte del testo
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