Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 105 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Se la domanda di moratoria non e' accolta, il Tribunale prefigge, ove occorra, colla stessa sentenza, i nuovi termini per la verificazione dei crediti.
tolto: Se, accordata la moratoria, si scopra, nel corso di essa, l'esistenza di debiti non dichiarati dal fallito o l'insussistenza di crediti dichiarati, o questi non adempia agli obblighi che gli vennero imposti rispetto all'amministrazione ed alla liquidazione del suo patrimonio, o risulti colpevole di dolo o mala fede, o il suo attivo piu' non offra speranza del totale pagamento dei debiti, il Tribunale puo' rivocare, anche d'ufficio, la moratoria, e dare i provvedimenti opportuni per la continuazione della procedura di fallimento;aggiunto: Codice di commercio-art. 814 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art814 · fonte del testo
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