Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 6 aprile 1882 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: L'atto costitutivo e lo statuto delle societa' in accomandita per azioni e delle societa' anonime, deve essere, per cura o sotto responsabilita' del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro quindici giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale civile nel cui circondario e' stabilita la sede della societa'.
tolto: Il Tribunale civile, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della societa', ordina, con provvedimento deliberato in camera di consiglio, e coll'intervento del Pubblico Ministero, la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo o dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.aggiunto: Codice di commercio-art. 90 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-04-02;681~art90 · fonte del testo
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