Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo e' autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:
- a)lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;
- b)lire 11.000 milioni - Ministero della sanita';
- c)lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;
- d)lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), e' integrata di lire 30.000 milioni. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), e' integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 29 aprile 1999
