E' autorizzata la spesa nel limite di lire 60.000 milioni per consentire la realizzazione dei progetti d'intervento, predisposti dai Ministeri competenti e coordinati dal commissario straordinario del Governo, volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La somma di cui al comma 1 e' attribuita quanto a lire 13.000 milioni al Ministero dell'interno per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle forze dell'ordine; quanto a lire 14.000 milioni al Ministero di grazia e giustizia per la organizzazione del sistema penitenziario, la costruzione e il funzionamento delle relative strutture edilizie e la formazione del personale; quanto a lire 6.000 milioni al Ministero delle finanze per la riorganizzazione dell'Amministrazione delle dogane; quanto a lire 2.000 milioni al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 2.000 milioni al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per gli interventi nei distretti scolastici e per la cooperazione con le universita' albanesi; quanto a lire 1.000 milioni al Ministero dei lavori pubblici per la predisposizione del progetto di fattibilita' del programma, dei sopralluoghi, dei rilievi e delle indagini tecniche propedeutici ai progetti esecutivi relativi agli interventi nelle strutture penitenziarie; quanto a lire 7.000 milioni al Ministero della sanita' per la predisposizione del piano sanitario nazionale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero per le politiche agricole per la realizzazione di un laboratorio chimico di analisi dei prodotti alimentari e connessa assistenza tecnica, riqualificazione e formazione del personale; quanto a lire 2.500 milioni al Ministero dei trasporti e della navigazione per la fornitura di materiale rotabile ed apparecchiature. La residua somma, pari a lire 10.000 milioni, e' assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la successiva ripartizione ed assegnazione a vari Ministeri sulla base di progetti inerenti alla riorganizzazione delle amministrazioni statali, agli eventuali interventi strutturali, nonche' alla fornitura di attrezzature. Il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, e' autorizzato a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato in materia di contratti.

Testo vigente dal 21 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-08-03;300~art1 · fonte del testo

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