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[1]Le domande di annullamento e di revocazione previste nell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono proposte secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto medesimo; ne' si richiede il deposito per multa prescritto dagli articoli 499 e 506 del Codice di procedura civile.
[2]La domanda di revocazione per i motivi indicati nel comma terzo del menzionato art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926 e' ammessa da parte del pubblico ministero anche contro le sentenze appellabili passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalla parte, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
