Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. 130 parole tolte, 31 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le parti possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. Possono anche farsi rappresentare dal segretario dell'associazione legalmente riconosciuta, il quale puo' egualmente comparire personalmente in giudizio o farsi a sua volta rappresentare da un procuratore legale. Nei giudizi avanti i tribunali e' ammessa l'assistenza di un avvocato.
tolto: Il mandato comprende la facolta' di consentire alla composizione della controversia.
tolto: In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del tribunale puo' ordinare la comparizione personale delle parti.
tolto: Il minore, che abbia compiuto i quindici anni, e' considerato come maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dalla presente legge. Il pretore o il presidente del tribunale tuttavia puo' ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta.aggiunto: Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro-art.9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art9 · fonte del testo
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