Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. 103 parole tolte, 31 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Le domande di annullamento e di revocazione previste nell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono proposte secondo le norme degli articoli 74 e seguenti del R. decreto medesimo; ne' si richiede il deposito per multa prescritto dagli articoli 499 e 506 del Codice di procedura civile.
tolto: La domanda di revocazione per i motivi indicati nel comma terzo del menzionato art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926 e' ammessa da parte del pubblico ministero anche contro le sentenze appellabili passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalla parte, entro 15 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.aggiunto: Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro-art.23 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art23 · fonte del testo
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