Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]La domanda introduttiva del giudizio e' proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal suo mandatario ovvero dal procuratore legale; il ricorso deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda.
[2]Il ricorso insieme con gli atti e documenti su cui si fonda e' depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale competente, secondo l'articolo 8. Deve inoltre essere eseguito nella cancelleria un congruo deposito per le spese di notificazione che devono essere fatte di ufficio.
[3]Copia del ricorso, con l'indicazione dell'udienza di comparizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce al ricorso stesso, e' notificata immediatamente, di ufficio, a spese della parte attrice, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, osservati i termini prescritti dal Codice di procedura civile.
[4]La causa e' iscritta a ruolo, di ufficio, per l'udienza di comparizione.
Testo in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
