Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1934
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009. 143 parole tolte, 31 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: La domanda introduttiva del giudizio e' proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal suo mandatario ovvero dal procuratore legale; il ricorso deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda.
tolto: Il ricorso insieme con gli atti e documenti su cui si fonda e' depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale competente, secondo l'articolo 8. Deve inoltre essere eseguito nella cancelleria un congruo deposito per le spese di notificazione che devono essere fatte di ufficio.
tolto: Copia del ricorso, con l'indicazione dell'udienza di comparizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce al ricorso stesso, e' notificata immediatamente, di ufficio, a spese della parte attrice, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, osservati i termini prescritti dal Codice di procedura civile.
tolto: La causa e' iscritta a ruolo, di ufficio, per l'udienza di comparizione.aggiunto: Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro-art.10 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1934-01-22;76~art10 · fonte del testo
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