ARTICOLO IV Nel quadro dei progetti di cooperazione previsti nell'articolo III, il Governo della Repubblica italiana favorira' a richiesta del Governo della Repubblica peruviana:

  • a)l'invio di esperti per opere di consulenza nei campi richiesti;
  • b)l'invio di tecnici-volontari in servizio civile con il compito di attuare la cooperazione tecnica nei progetti previamente concordati dai Governi dei due Paesi;
  • c)la formazione tecnica ed il perfezionamento professionale di cittadini peruviani mediante la promozione e la realizzazione di corsi, l'invio di docenti e la concessione di borse di studio o di tirocinio, con particolare riguardo alle finalita' di cui al successivo Art. V;
  • d)la partecipazione italiana alla creazione di centri di addestramento e di perfezionamento professionale, di centri di ricerca e di laboratori;
  • e)la fornitura di attrezzature, materiali o servizi nella misura in cui possano essere necessari alla realizzazione dei progetti di Cooperazione;
  • f)la partecipazione italiana a progetti di Cooperazione Tecnica che il Governo peruviano concordi con organismi internazionali o con altri governi, sempre che detta partecipazione sia di interesse per entrambi i Paesi;
  • g)la promozione di studi e progettazioni contemplati nei programmi di sviluppo del Peru' che le Autorita' peruviane desiderino realizzare con la partecipazione di esperti o di organismi specializzati italiani mediante diretta partecipazione alla spesa, in caso di necessita', del Governo Italiano.

Testo vigente dal 27 maggio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;187~accordo-artiv · fonte del testo

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