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Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

  • a)due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
  • b)quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi. Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la disciplina del congedo ordinario. Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1977 al 22 aprile 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 16525/2026

    27 maggio 2026

    In tema di indennità sostitutiva delle ferie non godute, l'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 si interpreta nel senso che spetta al personale docente con incarico di supplenza breve e saltuaria o docenza fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, il trattamento economico sostitutivo per le giornate di riposo di cui alla l. n. 937 del 1977 non godute entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso del medesimo anno, nei limiti della differenza tra i giorni spettanti e quelli di sospensione delle lezioni indicate dai calendari scolastici regionali che ricadono tra l'inizio e la fine delle lezioni, in cui è consentito, ex lege, fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363-bis c.p.c.).

    Art. 1

    Rassegna di maggio 2026, p. 211 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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